Art. 18
(Disposizioni regolamentari per garantire una navigazione sicura in internet).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, con regolamento da adottare ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le misure per la compilazione, l'aggiornamento e la conservazione di programmi filtro in grado di impedire l'accesso alle pagine telematiche aventi contenuto pedopornografico e le misure per la promozione di sistemi diretti a garantire una navigazione sicura in internet.
      2. Il Ministro delle comunicazioni assicura la più ampia diffusione alle misure previste dal regolamento di cui al comma 1.